FIGC – Commissione Tesseramenti – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICORSO DEL CALCIATORE MUIA’ PIER PAOLO RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA U.S. BORGO A BUGGIANO 1920
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RICORSO DEL CALCIATORE MUIA’ PIER PAOLO RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA U.S. BORGO A BUGGIANO 1920
Con ricorso inoltrato il 27.5.2004 il calciatore Pier Paolo Muia’, nato a Melito Porto Salvo il 29.3.1982 e tesserato per l’U.S. Borgo a Buggiano (Campionato Eccellenza Regione Toscana) proponeva ricorso alla Commissione Tesseramenti per ottenere lo svincolo di autorità, ex art. 111 N.I.I.F., a causa del proprio trasferimento della residenza presso il Comune di Brancaleone in provincia di Reggio Calabria.
Afferma il ricorrente di essersi trasferito sin dal 21.08.2001 dal Comune di Monsummano Terme, provincia di Pistoia – Regione Toscana – a quello di Brancaleone – provincia di Reggio Calabria – presso la Regione di Calabria, come comprovato dai documenti allegati al ricorso.
Il ricorso ritualmente prodotto ai sensi degli artt. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e 111, comma primo delle N.O.I.F. è stato inviato – come prescritto – alla società controparte che nulla ha controdedotto.
Rileva questa Commissione allo stato degli atti versati in giudizio, che ricorrono tutti i requisiti previsti dall’art. 111 delle N.O.I.F. per la concessione dell’invocato svincolo d’autorità per cambio di residenza.
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti, letti gli atti, visti gli articoli 111, 1° comma delle N.O.I.F., 29 del Codice di Giustizia Sportiva;
1. accoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, dispone lo svincolo di autorità del calciatore Pier Paolo Muià dalla U.S. Borgo a Buggiano dI Borgo a Buggiano provincia di Pistoia;
2. dispone la restituzione della tassa di reclamo;
3. manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza