FIGC- Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA L.N.D. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE MILITE ANDREA

FIGC- Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA L.N.D. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE MILITE ANDREA Con atto 10.7.2003 il C.R. Liguria ha demandato a questa Commissione Disciplinare il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Milite Andrea nato a Genova il 4.5.1980 il quale con Racc. A.R. 4.6.2003 inviata alla U.S. Voltrese Vultur ed al competente C.R. chiedeva di essere svincolato di Ufficio per non essere mai stato convocato e non avere preso parte ad alcuna gara nella stagione 2002 - 2003 . A tale richiesta di svincolo del calciatore si opponeva tempestivamente la U.S. Voltrese Vultur adducendo che il calciatore era stato convocato regolarmente per il primo allenamento della stagione agonistica 2002-2003 e che lo stesso non si era presentato e che in sua vece si era presentato il padre per dire che il giovane stava svolgendo il servizio militare in " Polizia". Rileva la Commissione Tesseramenti che agli atti non risulta prova alcuna che il calciatore abbia preso parte a gare ufficiali nella stagione sportiva in questione né vi è prova alcuna che la Società opponente abbia provveduto ad alcuna convocazione , così come previsto dall'art. 109 punti 1 e 4 delle N.O.I.F. Non risulta poi che tale mancata convocazione sia dipesa dal servizio militare , che anzi la società nulla ha contestato in ordine all'affermazione del calciatore contenuta nella lettera agli atti 12.6.2003 laddove appunto lo stesso afferma di avere terminato il servizio di leva svolto nella Polizia di Stato in data 2.10.2002 . Si deve quindi ritenere che la mancata convocazione non sia dipesa dal servizio militare e che il calciatore fosse a disposizione della Società entro il 30 novembre 2002 e che a fronte della omissione della Società in ordine agli obblighi previsti dall'art. 109 n. 1-4- delle NOIF, lo stesso abbia diritto allo svincolo . Per i suesposti motivi la Commissione Tesseramenti decidendo in ordine alla richiesta di giudizio in epigrafe DICHIARA II calciatore Milite Andrea svincolato ai sensi dell'art. 109 n. 1 e 4 NOIF dalla U.S. Voltrese "Vultur".
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