FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO S.C. VIAREGGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE DONNINI LUCA.

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2003/2004 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO S.C. VIAREGGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE DONNINI LUCA. letti gli atti relativi al reclamo el 21 agosto 2003 della Società Viareggio S.C. 92 avverso lo svincolo per inattività del calciatore Donnini Luca nato il 4.11.1978, deciso dal Comitato Regionale Toscana il 22 luglio 2003; OSSERVA Ha dedotto la Società che la richiesta di svincolo non era ammissibile in quanto nella stagione calcistica 2002/2003 aveva inviato ben tre convocazioni con relative contestazioni all’effettuazione della visita medica di idoneità cui il giocatore non aveva mai adempiuto. Il calciatore ha eccepito di essere inattivo da due anni senza che la Società si sia mai preoccupata di richiedere le visite mediche e che i recenti inviti sono strumentali ai fini del mantenimento del vincolo. premesso quanto sopra, rileva: che il Comitato Regionale ha assunto la decisione impugnata motivandola con l’assenza da parte della società del preannuncio telegrafico all’opposizione che detto inadempimento si ritiene non ostativo se comunque l’opposizione è pervenuta nei termini del preannuncio come accertato in atti, che invece manca la prova che le contestazioni relative alle inadempienze del calciatore non presentandosi alla visita medica siano effettivamente pervenute alla parte; che dunque risultano non osservati gli adempimenti di cui all’art. 109 delle N.O.I.F. P.Q.M. Rigetta il ricorso con conseguente incameramento della tassa.
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