FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO S.C. VIAREGGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE PUCCI ANGELO
FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2003/2004 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RECLAMO S.C. VIAREGGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE PUCCI ANGELO
La Commissione Tesseramenti,
letti gli atti relativi al reclamo del 21 agosto 2003 della Società Viareggio S.C. 92 avverso lo svincolo per inattività del calciatore Pucci Angelo nato l’8.9.1976, deciso dal Comitato Regionale Toscana il 22 luglio 2003;
OSSERVA
Ha dedotto la Società che la richiesta di svincolo non era ammissibile in quanto nella stagione calcistica 2002/2003 aveva inviato ben tre convocazioni con relative contestazioni all’effettuazione della visita medica di idoneità cui il giocatore non aveva mai adempiuto.
Il calciatore ha eccepito che ad una delle convocazioni il Centro era chiuso per turno ed ad un’altra non vi era alcuna prenotazione a suo nome come documentalmente comprovato in atti;
premesso quanto sopra, rileva:
che il Comitato Regionale ha assunto la decisione impugnata motivandola con l’assenza da parte della società del preannuncio telegrafico all’opposizione
che detto inadempimento si ritiene non ostativo se comunque l’opposizione è pervenuta nei termini del preannuncio come accertato in atti,
che invece manca la prova che le contestazioni relative alle inadempienze del calciatore non presentandosi alla visita medica siano effettivamente pervenute alla parte;
che dunque risultano non osservati gli adempimenti di cui all’art. 109 delle N.O.I.F.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso con conseguente incameramento della tassa.
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