Lega Nazionale dilettanti – 2002/2003 – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – COMUNICATO UFFICIALE del 4 agosto 2003 n.11 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARTINI MARIO (Presidente C.R. Friuli V.G. nella qualità di Presidente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2000/2003); CONTIN HERMES (Consigliere già Vicepresidente del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001); BURELLI RENZO (Vicepresidente e/o Consigliere del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003); GIANI LUIGI (Consigliere del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. per le stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003); TOMMASINI FRANCO (Consigliere del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003) PER VIOLAZIONE ART. 16 LETT. C) DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; GRASSI BRUNO (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003); BOLZONELLO SERGIO (componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000 e 2000/2001 e componente supplente nelle stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003); DAL MAS GIOVANNI (componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003); TURRIN SILVANO (componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003) E BEAN MARCO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003) PER VIOLAZIONE ART. 16 LETT. E) DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 1116/100pf/EF/MM del 14.04.2003).

Lega Nazionale dilettanti – 2002/2003 - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – COMUNICATO UFFICIALE del 4 agosto 2003 n.11 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARTINI MARIO (Presidente C.R. Friuli V.G. nella qualità di Presidente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2000/2003); CONTIN HERMES (Consigliere già Vicepresidente del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001); BURELLI RENZO (Vicepresidente e/o Consigliere del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003); GIANI LUIGI (Consigliere del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. per le stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003); TOMMASINI FRANCO (Consigliere del C.R. Friuli V.G. nella qualità di componente della Presidenza del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003) PER VIOLAZIONE ART. 16 LETT. C) DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; GRASSI BRUNO (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003); BOLZONELLO SERGIO (componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000 e 2000/2001 e componente supplente nelle stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003); DAL MAS GIOVANNI (componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003); TURRIN SILVANO (componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003) E BEAN MARCO (componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Friuli V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003) PER VIOLAZIONE ART. 16 LETT. E) DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 1116/100pf/EF/MM del 14.04.2003). La Commissione Disciplinare, visti gli atti ed esaminate le richieste del Procuratore Federale, in persona del dott. Emidio Frascione, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, con le seguenti sanzioni: per quanto riguarda i dirigenti, mesi undici di inibizione per il Presidente Martini, mesi dieci di inibizione per il Burelli ed il Giani, mesi nove di inibizione per il Contin, mesi otto di inibizione per il Tommasini; per quanto riguarda i Revisori dei Conti, mesi ventiquattro mesi di inibizione per il Presidente Grassi, mesi venti di inibizione per il Bolzonello, mesi diciotto per il Dal Mas, mesi dieci di inibizione per il Turrin e mesi nove di inibizione per il Bean. PREMETTE IN FATTO Nel corso della stagione sportiva 2002/2003, ad opera dei Revisori dei Conti, sono stati accertati ammanchi nel bilancio del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; successive indagini hanno consentito di verificare che anche nel corso degli esercizi finanziari corrispondenti alle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 vi sono stati altri ammanchi tutti conseguenti a prelievi fraudolentemente effettuati da tale Fattori Lidia, già collaboratrice di quel Comitato Regionale, mediante la abusiva integrazione del modulo di richiesta di emissione di assegni circolari, presentato agli Istituti di credito, con l’aggiunta della indicazione di altri assegni di cui la medesima risultava beneficiaria: assegni corrispondenti ad importi privi di giustificazione contabile ma bilanciati da corrispondenti annotazioni artificiose sia sui conti patrimoniali che sui conti economici, per un totale eccedente l’importo di 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro. Espletata l’istruttoria da parte dell’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione tutti i tesserati indicati in epigrafe, nella rispettiva loro qualità di Presidente, Vice Presidente e Consigliere del Comitato e di Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per le violazioni del C.G.S. connesse a fatti specificamente indicati nei capi di deferimento e di cui si tratterà nella parte motiva. Nella seduta del 19.06.2003, la Commissione ha proceduto agli interrogatori dei deferiti comparsi, sono state acquisite le memorie difensive presentate, il Procuratore Federale ha concluso come in epigrafe e la Commissione medesima si è riservata di provvedere. OSSERVA IN DIRITTO Questione pregiudiziale da risolvere è quella riguardante la competenza della Commissione a giudicare dei deferimenti nei confronti di Dirigenti federali: è stata espressamente sollevata dalla difesa dei deferiti che però dopo ha dichiarato di volervi rinunciare a favore del merito, sollecitando peraltro la Commissione ad esercitare a riguardo i suoi poteri officiosi. In effetti, la questione è stata già affrontata e positivamente risolta da questo giudice in occasione del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria (Comunicato Ufficiale n. 11 pubblicato il 16.07.2002): le ragioni che sostengono il convincimento della Commissione sono le stesse già sinteticamente enunciate nella motivazione di quel provvedimento e che qui conviene più diffusamente esplicitare, con specifico riferimento alla fattispecie. Vero è – come osserva la difesa dei deferiti – che manca nelle Carte Federali una norma che espressamente devolva alla cognizione di questa Commissione Disciplinare i deferimenti dei Dirigenti Federali, ma tale lacuna è agevolmente colmabile in base ad una interpretazione complessiva e sistematica delle altre norme di riferimento, nei termini seguenti: 1. la generalizzata previsione dell’art. 10, punto 6 N.O.I.F. (“ i Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale”), è subito ridimensionata e circoscritta dagli artt. 32, punto 7 dello Statuto (“la Corte Federale giudica ….. i dirigenti federali ai fini delle incompatibilità”) e 22, punto 1 lett. b) C.G.S. che ribadisce il principio circa la delimitazione della competenza della Corte Federale (“giudica i dirigenti federali in materia di incompatibilità”); 2. per converso, l’art. 25, punto 4 C.G.S. attribuisce alle Commissioni Disciplinari una generale competenza in tema di deferimenti per quanto riguarda la prima istanza e nei confronti di “chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari”; 3. la correlazione, a livello di interpretazione sistematica, delle norme richiamate, esclude quindi che – con riferimento alla fattispecie di illecito in esame – possa configurarsi la prospettata lacuna normativa e che quindi – come deduce la difesa dei deferiti – i Dirigenti Federali, per violazione del tipo di quelle contestate, si trovino in una situazione di sostanziale impunità: “legibus soluti” e soggetti soltanto ad un regime assembleare di approvazione o non approvazione da parte del Comitato di appartenenza. In conclusione, pur non potendosi negare la necessità di una più precisa ed esauriente definizione normativa, allo stato della vigente legislazione sportiva, si deve ritenere che: 1) la violazione da parte dei Dirigenti Federali delle norme statutarie o regolamentari, costituisce illecito e ne legittima il deferimento (art. 10 N.O.I.F.); 2) se tale violazione riguardi il regime delle incompatibilità, è competente sul deferimento la Corte Federale (artt. 32, punto 7 dello Statuto e 22, punto 1 lett. b) C.G.S.; 3) in ogni altro caso, la competenza spetta alla Commissione Disciplinare (art. 25, punto 4 C.G.S.). L’analisi fin qui svolta introduce alla disamina del merito e, avuto riguardo alla posizione dei deferiti Martini (Presidente), Contin e Burelli (Vicepresidenti) nonché Giani e Tommasini (Consiglieri), consente di individuare – in base alla contestazione – la norma violata dai Dirigenti Federali nell’art. 16 lett. c) del Regolamento della L.N.D.. E quindi, contrariamente a quanto si deduce in memoria difensiva, non è la trasgressione ad una regola morale che forma oggetto del giudizio, ma la contestata violazione di una norma di azione, quale è l’art. 16, lett. c) del Regolamento della L.N.D. che devolve alla Presidenza del Comitato Regionale (composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati) il compito di deliberare gli impegni di spesa (con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario) e di predisporre il conto economico annuale di previsione nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità. Così come strutturata, la norma obbliga ad un risultato (la deliberazione della spesa e la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo), ma anche al compimento di una serie di attività propedeutiche e preparatorie conformi al Regolamento di amministrazione e contabilità e secondo le modalità ivi prescritte: attività che i destinatari del precetto hanno omesso o compiuto in difformità al modello amministrativo contabile, come è stato accertato dall’Ufficio Indagini e secondo quanto analiticamente contestato con la premessa del capo di deferimento che costituisce parte integrante della incolpazione, configurando essa sia la omissione di esercizio di funzioni proprie che la “culpa in vigilando”: tali condotte censurate - con riferimento alle quali manca specifica contestazione - si devono ritenere animate dal requisito psicologico della colpa, sufficiente – come è noto – ad integrare il necessario elemento soggettivo dell’illecito. Valga un solo riferimento, per il suo carattere assorbente e per il rapporto di causalità esclusiva che lo lega alle appropriazioni commesse dalla Fattori: l’ammanco non si sarebbe verificato se il Presidente (o il suo delegato) avesse adottato la elementare cautela di sbarrare graficamente gli spazi bianchi residuati sui moduli di autorizzazione all’emissione di assegni, prima di sottoscriverli e per impedire l’abusivo riempimento che poi – nella specie – è avvenuto. Cautela questa tanto più doverosa quanto si gestiscano denari altrui e che la incondizionata ( e mal riposta) fiducia nell’operato della Fattori non era da sola sufficiente a rendere superflua, per la possibilità che di quei moduli acquistassero la disponibilità altri malintenzionati. E’ certa quindi la responsabilità dei Dirigenti Federali deferiti, con riferimento alla violazione dei doveri che incombono alla Presidenza del Comitato Regionale, per cui non resta che determinare la sanzione da applicarsi. Sembra a questa Commissione che la Procura Federale – formulando a riguardo le richieste trascritte in epigrafe, palesemente sproporzionate per eccesso – non abbia tenuto nel debito conto la diminuente stabilità dal punto 5, dell’art. 14 C.G.S., norma questa certamente applicabile anche ai Dirigenti Federali in base alla interpretazione precedente circa la generalizzata competenza della Commissione Disciplinare in materia di deferimenti, cui consegue la parità di trattamento dei Dirigenti federali rispetto agli altri dirigenti e tesserati. La norma medesima prevede, per quanto qui interessa, che in caso di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è diminuita qualora il responsabile abbia dato un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta del fatto stesso ed alla identificazione dei responsabili. La formulazione normativa è riferibile alla fattispecie, posto che – come emerge dalle risultanze processuali – il comportamento dei Dirigenti del Comitato, e segnatamente del Presidente, dopo la scoperta dei reati commessi dalla Fattori, è stato esemplare, e comunque positivamente valutabile, per la trasparenza delle iniziative prese e per l’impegno profuso ai fini del superamento della difficile situazione in cui il Comitato si era venuto a trovare. D’altra parte – ed anche ciò risulta dagli atti – la stessa assemblea del Comitato ha inteso riconfermare totale fiducia all’attuale Dirigenza ed ha posto la basi per un ripianamento del “deficit” economico conseguente ai fatti per cui si procede: la comminatoria delle gravi sanzioni proposte dall’Organo inquirente, osterebbe quindi all’attuazione della legittima aspettativa degli affiliati per una continuità di gestione del Comitato. Considerati tutti gli elementi qui rappresentati, e valutata naturalmente la oggettiva gravità delle violazioni accertate, la Commissione ritiene congruo quantificare e graduare le sanzioni nei termini seguenti: due mesi di inibizione per il Martini ed una mese di inibizione per il Burelli, in ragione della loro posizione eminente all’interno della Presidenza ed alla durata dei rispettivi incarichi di Presidente e Vice Presidente, con potere di firma ed assunzione della relativa responsabilità; ammonizione con diffida per i Consiglieri Contin, Giani e Tommasini. Passando ad esaminare la posizione dei Revisori dei Conti deferiti, la norma di riferimento è la lett. e) dello stesso art. 16 del Regolamento della L.N.D. che, con una previsione assai analitica, delinea compiti e doveri del Collegio: partecipazione alle riunioni che deliberano spese, alla predisposizione ed approvazione del conto di previsione e di quello consuntivo; la diligenza che si richiede loro è quella del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono anch’essi tenuti all’osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega; per essi la norma espressamente prevede che, in caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, si applicano le norme generali del C.G.S.. Stante tale generica e generale previsione, ed in assenza di una regolamentazione diversificata, non è consentito distinguere – ai fini di causa e come l’interessato Turrin assume – la posizione del revisore designato dalla Presidenza della Lega rispetto a quella degli altri. Il regime è quindi quello di una paritaria assunzione di compiti e responsabilità da parte di tutti i componenti, tenuto conto – ovviamente – del periodo di tempo in cui sono rimasti in carica e della misura della partecipazione effettiva alle attività di istituto da parte dei supplenti. Nel merito, che il “disordine” amministrativo e contabile accertato nella fase istruttoria del presente procedimento, sia imputabile anche ai Revisori dei Conti, non pare contestabile, considerato il contenuto delle prestazioni da essi dovute . Che poi le riscontrate violazioni del Regolamento di amministrazione e contabilità, abbiano reso possibili le reiterate appropriazioni ad opera della Fattori, è confermato dalle relazioni degli esperti incaricati dall’Ufficio Indagini, i quali hanno posto l’accento sul rilievo che tutti gli assegni recanti quale beneficiaria la Fattori risultavano privi di pezze giustificative sottostanti e sul fatto che i mandati non erano redatti prima o contestualmente alla richiesta di assegni, in modo da assicurare il controllo sull’importo e sui titoli di spesa. E comunque, la constatazione che proprio i Revisori dei Conti abbiano alla fine scoperto gli ammanchi e gli artifici contabili idonei ad occultarli, è di per sé significativa del fatto che ciò poteva e doveva avvenire fin da principio, ove i deferiti avessero operato con la diligenza del mandatario, prescritta dalla norma. Anche per i Revisori dei Conti deve, in conclusione, ritenersi accertata la commissione dell’illecito contestato: la quantificazione delle sanzioni - necessariamente più gravi rispetto a quelle inflitte ai Dirigenti - nella misura indicata al dispositivo, è in funzione della diversa durata dei rispettivi incarichi e tiene conto, per quanto riguarda il Turrin, anche del contributo dato alla scoperta della malefatte della Fattori, P.Q.M. dichiara la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti ad essi ascritti, con le seguenti sanzioni: per quanto riguarda i Dirigenti, mesi due di inibizione a Martini, un mese a Burelli, ammonizione con diffida a Contin, Giani e Tommasini; per quanto riguarda i Revisori dei Conti, mesi undici di inibizione a Grassi, mesi dieci a Bolzonello, mesi nove a Dal Mas, mesi cinque a Turrin e mesi sei a Bean.
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