LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo SALVINI/RONDINELLA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo SALVINI/RONDINELLA CALCIO S.r.l. Con ricorso,trasmesso tramite Racc.A.R. in data 04/04/2005 il sig.Leonardo SALVINI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società RONDINELLA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003/2004, di complessivi €.8.900,00. Si rileva preliminarmente che in data 2/8/2004, la stessa Società è stata già condannata dalla Scrivente Commissione al pagamento di €.3.700,00 in favore del ricorrente relativamente al periodo Settembre 2003-Aprile 2004. Il sig.SALVINI, richiedeva il riconoscimento dell’ulteriore rimanente somma di €.1.780,00 per il periodo Maggio-Giugno 2004. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società RONDINELLA CALCIO S.r.l. obbligata al pagamento dell’ importo di €.1.780,00 in favore del sig.Leonardo SALVINI. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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