LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Sirio FAGANEL/PIEVIGINA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Sirio FAGANEL/PIEVIGINA CALCIO Con Racc.A.R. in data 10/12/04 il sig.Sirio FAGANEL, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società PIEVIGINA CALCIO. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi Euro 10.254,00 precisando di aver percepito acconti per €.6.150,00 e rimanendo creditore di €.4.100,00 Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la Società PIEVIGINA CALCIO tenuta al pagamento di Euro 4.100,00 nei confronti del sig.Sirio FAGANEL. Dispone la restituzione della tassa reclamo al ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it