LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alex VISENTIN/CALCIO CONEGLIANO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Alex VISENTIN/CALCIO CONEGLIANO
Con Racc.A.R. in data 21/4/05 il sig.Alex VISENTIN, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO CONEGLIANO un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi €. 10.800,00, precisando di aver percepito solo acconti per €.2500,00
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Alex VISENTIN nei confronti della Società CALCIO CONEGLIANO per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Si dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.