LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco CIGANOTTO/CALCIO CONEGLIANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco CIGANOTTO/CALCIO CONEGLIANO Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/4/2005 il Sig.Marco CIGANOTTO esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società CALCIO CONEGLIANO, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 10.000,00 e di aver percepito rate per €.1.500,00 rimanendo creditore per €.8.500,00. Si osserva preliminarmente che il ricorso risulta ritualmente notificato alla Società, la quale non ha fatto pervenire alcuna memoria scritta in ordine alla domanda svolta dal ricorrente. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la Società CALCIO CONEGLIANO obbligata al pagamento, in favore del ricorrente dell’ importo di €. 8.500,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società CALCIO CONEGLIANO obbligata al pagamento dell’ importo di €. 8.500,00, in favore del sig.Marco CIGANOTTO. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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