LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.144 del 30 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Massimo BACCHIEGA/CALCIO CONEGLIANO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.144 del 30 giugno 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Massimo BACCHIEGA/CALCIO CONEGLIANO
Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/5/2005 il Sig.Andrea Massimo BACCHIEGA esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società CALCIO CONEGLIANO, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 10.329,13 e di aver percepito rate per €.1.032,91 rimanendo creditore per €.4.131,64 in quanto,è rimasto in forza alla Società fino a Dicembre 2004.
Si osserva preliminarmente che il ricorso risulta ritualmente notificato alla Società, la quale non ha fatto pervenire alcuna memoria scritta in ordine alla domanda svolta dal ricorrente.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società CALCIO CONEGLIANO obbligata al pagamento dell’ importo di €. 4.131,64, in favore del sig.Massimo BACCHIEGA.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.