LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Manuela LATTANZI/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Manuela LATTANZI/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/1/2005, la Sig.na Manuela LATTANZI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE ,in data 18/12/2003 un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003/2004, di complessivi €. 5.200,00. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva versato solo acconti per €.500,00 chiedeva la condanna della stessa al pagamento dell’ importo di €.4.700,00. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE obbligata al pagamento dell’ importo di €. 4.700,00 in favore della Sig.na Manuela LATTANZI. Dispone la restituzione alla ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
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