LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giulio RUSSO/S.S.SAVOIA 1908 S.p.a.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.74 del 21 febbraio 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Giulio RUSSO/S.S.SAVOIA 1908 S.p.a.
Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/11/2004 il sig.Giulio RUSSO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.SAVOIA 1908 S.p.a. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2002/2003, di complessivi €.5.164,00.
Preliminarmente però la Commissione Accordi Economici, rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il termine ultimo per la presentazione è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2004, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.