LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luca AMOROSO/CARPI F.C.1909 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Luca AMOROSO/CARPI F.C.1909 S.r.l.
Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 21/01/2005 il sig.Luca AMOROSO, esponeva di essere tesserato per la Stagione Sportiva 2004/2005 per la Società CARPI F.C.1909 S.r.l., e non avendogli ma fatto mai sottoscrivere la stessa Società un accordo economico così come previsto dall’art.94 ter comma 2 delle N.O.I.F. per i calciatori del Campionato Nazionale Dilettanti, richiedeva lo svincolo per morosità.
Rileva preliminarmente la Commissione che ai sensi dell’art. 21 bis 4° 5° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti al reclamo deve essere allegato copia dell’accordo economico regolarmente depositato, ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte e la tassa reclamo di €50,00.
All’inottemperanza del riferito onere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si segnala, per quanto di propria competenza, la circostanza, in riferimento all’accordo non sottoscritto, al Presidente del Comitato Interregionale.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art.21 bis 4° 5° comma del Regolamento L.N.D.