LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio PAGANO/CASERTANA F.C. S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio PAGANO/CASERTANA F.C. S.r.l. Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/01/2005 il sig.Nunzio PAGANO, esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 per la Società F.C.CASERTANA S.r.l., con la quale ha sottoscritto un accordo economico prevedente un rimborso spese lordo di €.9.900,00 e di non aver ricevuto nessuna rata, chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intero importo. Rileva preliminarmente la Commissione che ai sensi dell’art. 21 bis 5° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il reclamo deve essere presentato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese. (nel caso medesimo 30/6/2004) All’inottemperanza del riferito onere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art.21 bis 5° comma del Regolamento L.N.D.
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