LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Gian Paolo LAZZER/PIEVIGINA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Gian Paolo LAZZER/PIEVIGINA CALCIO S.r.l.
Con Racc.A.R. in data 14/12/04 il sig.Gian Paolo LAZZER, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società PIEVIGINA CALCIO. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi €.4.550,00 precisando di aver percepito acconti per €.1.750,00 e rimanendo creditore di €.2.800,00
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la Società PIEVIGINA CALCIO
obbligata al pagamento di €. 2.800,00 nei confronti del sig.Gian Paolo LAZZER.
Dispone la restituzione della tassa reclamo al ricorrente.