LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Fabio Cesar PREVIDELLI/A.S.NAPOLI CALCIO A/5
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.76 del 4 marzo 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Fabio Cesar PREVIDELLI/A.S.NAPOLI CALCIO A/5
Con reclamo datato 11/1/2005, inoltrato a mezzo Racc.A.R. il sig.Fabio Cesar PREVIDELLI, chiedeva la condanna della Società A.S.NAPOLI CALCIO A/5 al pagamento della intera somma di €. 7.500,00 risultante dall’accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2003/04 prodotto insieme al ricorso, precisando di non aver percepito alcuna rata.
Preliminarmente, però si osserva che il reclamante ha già proposto ricorso avanti codesta scrivente Commissione con lo stesso “petitum”.
Il reclamo reca la data del 13/07/2004, così come la C.A.E. decideva in data 13/10/2004.
Trattandosi dello stesso “petitum” al fine di evitare il “ne bis in idem” la Commissione non può che respingere il ricorso essendovi già pronuncia sulla stessa domanda.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il ricorso proposto dal sig.Fabio Cesar PREVIDELLI nei confronti della Società A.S.NAPOLI CALCIO A/5 per le motivazioni di cui sopra.
Dispone che la relativa tassa reclamo venga incamerata.
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