LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MONTESANO/COSENZA CALCIO 1914

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MONTESANO/COSENZA CALCIO 1914 Con reclamo del inoltrato il 12/01/2005 a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Giuseppe MONTESANO chiedeva la condanna della Società COSENZA CALCIO 1914 S.p.a. al pagamento dei compensi maturati per la Stagione Sportiva 2004/2005, quindi, Stagione ancora in corso, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, NOIF.Nulla la Società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti respinge il reclamo del Sig.Giuseppe MONTESANO a causa della indeterminatezza della domanda e della Stagione Sportiva ancora valida fino al 30 Giugno 2005. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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