LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore PETRUZZELLA/F.C.MATERA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore PETRUZZELLA/F.C.MATERA Con ricorso,trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/1/2005 il sig.Salvatore PETRUZZELLA proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.MATERA, un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003/2004, di complessivi €. 5.000,00. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva versato acconti per complessivi €.3.000,00, omettendo il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’ importo di €.2.000,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la Società F.C.MATERA obbligata al pagamento, in favore del sig.Salvatore PETRUZZELLA dell’ importo di €.2.000,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società F.C.MATERA obbligata al pagamento dell’ importo di €.2.000,00 in favore del sig.Salvatore PETRUZZELLA. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it