LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Fabio SPERANZA/FINCANTIERI CALCIO PALERMO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Fabio SPERANZA/FINCANTIERI CALCIO PALERMO Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 9/02/2005 il sig.Fabio SPERANZA proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società FINCANTIERI CALCIO PALERMO un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003/2004, di complessivi €. 7.500,00 e precisando di non aver percepito nessuna rata. Chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’ importo di €. 3.000,00, quale compenso relativo al periodo 22/8/2003-22/12/2003. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società FINCANTIERI CALCIO PALERMO, obbligata al pagamento dell’ importo di €. 3.000,00 in favore del Sig.Fabio SPERANZA. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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