LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo GRECO/SAPRI CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo GRECO/SAPRI CALCIO Con ricorso ritualmente notificato il 25/1/2005 il Sig.Paolo GRECO, esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.a. sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, di €. 7.500,00. Tanto premesso chiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €. 2.250,00. Si osserva preliminarmente che il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla Società, la quale non ha fatto pervenire alcuna memoria scritta in ordine alla domanda svolta dal ricorrente. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara, per le causali di cui in motivazione, la S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.a. obbligata al pagamento dell’ importo di €. 2.250,00, in favore del Sig.Paolo GRECO Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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