LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alessio SABATINI/VALLE D’AOSTA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.97 del 1 aprile 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Alessio SABATINI/VALLE D’AOSTA CALCIO
Con ricorso del 24/12/2004 il Sig.Alessio SABATINI, esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 per la Società VALLE D’AOSTA CALCIO, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 14.500,00.
Tanto premesso chiedeva il pagamento dell’ importo di €. 2.175,00, cosi limitata la domanda per intervenuto accordo tra le parti che avevano convenuto la risoluzione consensuale del rapporto dopo tre mesi dall’inizio.
Si osserva preliminarmente che il ricorso risulta ritualmente notificato alla Società, la quale ha depositato memoria con allegata documentazione relativa a pagamenti effettuati al ricorrente.
Con memoria depositata ritualmente il ricorrente presente all’udienza, contestava la documentazione allegata dalla Società, rilevando, che in una quietanza era omessa ogni indicazione di data e la firma del percipiente (agosto 2003), mentre disconosceva la firma apposta sulla quietanza del 12/11/2003, precisando di non aver ricevuto la somma ivi indicata.
Riconosceva, viceversa, il pagamento di cui alla quietanza del 28/10/2003.
All’odierna udienza compariva anche il legale del SABATINI e quest’ultimo personalmente, ribadendo le contestazioni già dedotte nella memoria depositata, indicando l’importo richiesto in complessivi €. 2.175,00 relativo ad una mensilità e ad ulteriori 15 giorni del mese di novembre 2003 ed affermava di non aver presentato alcuna denuncia in sede penale o ricorso civile.
Nessuno era presente per la Società.
Il SABATINI, riferiva, altresì, di non esser in grado di effettuare un rituale disconoscimento sulla documentazione prodotta in fotocopia, che contestava integralmente, in difetto della mancata allegazione degli originali.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
Si osserva, poi, che ad inficiare la validità e la valenza probatoria della documentazione prodotta pare sufficiente il disconoscimento del ricorrente, tenuto conto della mancata produzione degli originali delle quietanze.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società VALLE D’AOSTA CALCIO, obbligata al pagamento dell’ importo di €. 2.175,00, in favore del Sig.Alessio SABATINI.
Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.