LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CALANCHI/CATTOLICA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CALANCHI/CATTOLICA CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/03/2007, il sig.Francesco CALANCHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Nel mese di Dicembre 2006, veniva svincolato. Essendo stato tesserato dal 28 Ottobre 2006, maturava la somma di €.3.000,00 mai onorata dalla Società. Chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma maturata di €.3.000,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. il pagamento in favore del sig.Francesco CALANCHI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it