LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 8) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ANTONACCI/CATTOLICA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 8) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ANTONACCI/CATTOLICA CALCIO S.r.l. Con reclamo inoltrato il 23/03/2007 a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Michele ANTONIACCI chiedeva la condanna della Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. al pagamento dei compensi arretrati maturati per la stagione 2006/07, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, NOIF. Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Nessuna delle parti è altresì comparsa alla riunione. Si rilevano preliminarmente delle inesattezze nel calcolo delle cifre richieste. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., respinge il reclamo del Sig.Michele ANTONIACCI, a causa dell ‘indeterminatezza della domanda e per la presenza nella stessa di evidenti contrasti. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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