LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE TRESOLDI EMANUELE E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE Nota del 30.11.2006 – prot. Segr./CT/MC/mde/1345

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE TRESOLDI EMANUELE E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE Nota del 30.11.2006 - prot. Segr./CT/MC/mde/1345 Esaminati gli atti ufficiali; - constatato che il calciatore TRESOLDI Emanuele, tesserato per la U.S. PERGOLESE, convocato in data 20.09.2006 al raduno di preparazione della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, previsto a Terracina dal 24 al 27 settembre 2006 ed al Torneo La Reunion previsto dal 5 al 9 ottobre 2006, non vi ha partecipato, a suo dire, per volontà della propria società (dissenso effettivamente comunicato dalla U.S. PERGOLESE a mezzo telefono); - considerato che con fax inviato in data 30.09.2006, il calciatore faceva sapere di rinunciare definitivamente all’attività della Rappresentativa Nazionale, giustificando una tale sua determinazione con motivazioni di natura squisitamente familiare (padre di due bimbi impedito ad assentarsi per lunghi periodi); - rilevato ancora che la U.S. PERGOLESE, previo irrituale ricorso avverso il presente deferimento, in data 19.01.2007 recapitava regolari memorie difensive volte a scaricare la responsabilità del rifiuto direttamente sul calciatore; - ritenuto che il principio della obbligatorietà della partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati, ai sensi dell’art. 76 delle N.O.I.F., è da considerarsi, nella fattispecie, violato, non assurgendo, la rinuncia, ad esimente, dovendosi al più considerarla, se tempestivamente esercitata, circostanza tendente a scongiurare ulteriori violazioni della stessa norma da parte del medesimo calciatore, ponendo in definitiva chi deve operare la scelta delle convocazioni nella condizione di conoscere anticipatamente su quali forze poter contare; - considerato che le motivazioni addotte dai deferiti, in un primo momento concordanti e convergenti, poi assolutamente divergenti, tutte comunque sprovviste del benché minimo supporto probatorio in ordine agli assunti di volta in volta asseritamente addotti, nella circostanza non agevolano il chiarimento delle rispettive posizioni, piuttosto confermano da una parte l’insussistenza di un legittimo impedimento capace di giustificare la mancata partecipazione del calciatore all’attività della Rappresentativa, dall’altra un comportamento societario non in grado di superare la responsabilità di natura oggettiva nella fattispecie attribuita; P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi fondato il deferimento e la violazione ivi contestata, condannarsi, pertanto, il TRESOLDI Emanuele alla squalifica sino al 22 febbraio 2007, la società U.S. PERGOLESE alla sanzione dell’ammenda di €. 250,00.
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