LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro COLOMBO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro COLOMBO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/02/2008 il sig.Mauro COLOMBO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA al pagamento in favore del sig.Mauro COLOMBO, della somma di €.9.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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