LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 190 del 06/06/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina CASSANELLI/MILAN A.C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 190 del 06/06/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina CASSANELLI/MILAN A.C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/12/2007 la Sig.na Cristina CASSANELLI, proponeva reclamo a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F.MILAN un accordo economico, prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07, precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico.
La Società in data 7/1/2008 depositava le proprie controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente però che le stesse sono fuori termine ultimo previsto dall’art.21 bis della Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza dichiarate inammissibili.
In data 4/4/2008, il legale rappresentante della calciatrice, presente all’udienza di pari data, rilasciava una dichiarazione in cui ammetteva di aver commesso un errore di trascrizione nella richiesta del credito, che veniva modificato in €.10.000,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.F.MILAN al pagamento in favore del sig.na Cristina CASSANELLI, della somma di €.10.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.