LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica FERRARI/A.C.F.PORTO MANTOVANO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica FERRARI/A.C.F.PORTO MANTOVANO
Con Racc.A.R. in data 21/06/2007 la Sig.na Federica FERRARI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F.PORTO MANTOVANO un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 2.500,00.
Precisando di aver ricevuto rate per €.1.250,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.1.250,00.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Sig.na Federica FERRARI, nei confronti della Società A.C.F. PORTO MANTOVANO per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.