LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13) RICORSO DELLA CALCIATRICE Diana BELLUCCI/S.S.LAZIO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13) RICORSO DELLA CALCIATRICE Diana BELLUCCI/S.S.LAZIO C.F.
Con Racc.A.R. in data 21/06/2007 la Sig.na Diana BELLUCCI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 5.000,00.
Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva il riconoscimento della totale somma.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Sig.na Diana BELLUCCI, nei confronti della Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.