LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Carmine PALUMBO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Carmine PALUMBO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/06/2007 il sig.Carmine PALUMBO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.200,00 La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA ,al pagamento in favore del sig.Carmine PALUMBO, della somma di €.1.200,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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