LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Elena FICARELLI/A.S.D.BARDOLINO C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Elena FICARELLI/A.S.D.BARDOLINO C.F. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/6/2007 la Sig.na Elena FICARELLI, proponeva reclamo a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.C.F.BARDOLINO, un accordo economico, prevedente la corresponsione lorda di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06, precisando di aver ricevuto rate per €.10.600,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.400,00. La Società in data 27/9/2007 inviava le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che la somma richiesta non pagata alla calciatrice, era stata decurtata per assenze varie ad allenamenti nel corso della Stagione Sportiva, non giustificate, ed un ritardo nel rispetto della convocazione in occasione di una Gara Finale di Calcio Femminile svolta a Reggio Calabria, a cui la stessa ricorrente ha risposto con due giorni di ritardo, andando a gravare sulla Società per le spese di trasferimento dalla propria sede alla sede della gara. Nulla replicava la calciatrice. Giusto quanto previsto dall’art.6 dell’Accordo Economico, una Società può diminuire proporzionalmente il rimborso spese spettante all’atleta in caso di assenze non giustificate ad allenamenti, ecc… P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,respinge il reclamo presentato dalla calciatrice Elena FICARELLI nei confronti della Società A.S.D.C.F.BARDOLINO Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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