LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Michele BASILI/S.S.TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Michele BASILI/S.S.TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l.
Con Racc.A.R. in data 11/07/2007 il sig.Michele BASILI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 7.500,00.
Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Michele BASILI, nei confronti della Società S.S.TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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