LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro PEREIRA RIBERO/A.S.REGGIO CALCIO A/5

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro PEREIRA RIBERO/A.S.REGGIO CALCIO A/5 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/1/2008 il sig.Leandro PEREIRA RIBERO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.REGGIO CALCIO A/5, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Precisando di aver percepito rate per €.11.000,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.14.000,00. La Società in data 31/1/2008 ed in data 16/2/2008 presentava le proprie controdeduzioni a difesa. Si rileva preventivamente che le stesse sono da considerarsi inammissibili in quanto le prime del 31/1/2008 sono prive dell’allegazione della ricevuta in originale della Racc.AR inviata alla controparte e le seconde del 16/2/2008 sono fuori termine ultimo per la presentazione previsto dall’art.21 bis comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.REGGIO CALCIO A/5,al pagamento in favore del sig.Leandro PEREIRA RIBERO, della somma di €.14.000,00.
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