LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ALTAMURA/F.C.ROSSANESE 1909

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ALTAMURA/F.C.ROSSANESE 1909 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/1/2008 il sig. Antonio ALTAMURA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.ROSSANESE 1909 A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.000,00. La Società depositava in data 13/2/2008 le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva però che le stesse sono fuori termine previsto dalla vigente normativa (entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo), oltre che prive della ricevuta in originale della Raccomandata con le stesse, inviata al calciatore. Per questo vengono dichiarate inammissibili. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.ROSSANESE A.S.D. ,al pagamento in favore del sig.Antonio ALTAMURA della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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