LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 131 del 25/03/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina CASSANELLI/TORINO C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 131 del 25/03/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina CASSANELLI/TORINO C.F. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2008 la sig.na Cristina CASSANELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.TORINO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008. Richiedeva il riconoscimento della somma di €.2.640,00 di cui è rimasta creditrice. All’udienza del 13 Marzo 2009, era presente il legale rappresentante della reclamante il quale si è riportato integralmente a quanto indicato nel proposto atto introduttivo. Preso atto delle memorie difensive della resistente, TORINO C.F. inviate in data 9/1/2009, che ne respingeva il contenuto in fatto ed in diritto. La Commissione unanimemente ritiene che le argomentazioni a difesa della Stessa non meritano accoglimento. Infatti, alla memoria difensiva non è allegato alcun documento che comprovi l’inadempimento contrattuale. Le argomentazioni ivi dedotte non solo non hanno riscontro nella storicità dei fatti, ma risultano essere sostenute da illazioni, ipotesi e presunzioni. La Cassanelli ha riferito dell’impossibilità a partecipare alla competizione Italy Women’s Cup cosa che di fatto alla stessa non era stato giuridicamente richiesto. Argomentazioni poi, che la Società avrebbe potuto chiederne la prova, a riscontro dei fatti. Anche per quanto riguarda il minore impegno, non vi è prova che la Società abbia sul punto avuto l’assenso delle calciatrici per la riduzione dello stipendio. Agli atti,vi è una semplice lettera del Presidente all’allenatore, con un’ipotesi di procedere in tal senso. Non vi è alcun elemento di prova a conferma che le calciatrici abbiano accettato la decurtazione del compenso. E’ bene anche precisare che, come è espressamente stabilito nello stampato dell’accordo contrattuale depositato presso la Divisione Calcio Femminile, la decurtazione del 20% sulla rata mensile opera solo in caso d’infortunio,malattia e nel caso ricorrano condizioni temporali ben specifiche. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.TORINO C.F.al pagamento in favore della sig.na Cristina CASSANELLI, della somma di €.2.640,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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