LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 131 del 25/03/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Elio Stefano RADIO/A.S.D.FERENTINO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 131 del 25/03/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Elio Stefano RADIO/A.S.D.FERENTINO Con Racc.A.R. in data 2/12/2008 il sig.Elio Stefano RADIO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FERENTINO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2007/08 di complessivi €.7.500,00. Precisando di avere percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Elio Stefano RADIO, nei confronti della Società A.S.D.FERENTINO per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D. Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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