LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Rafael MISSIO/A.S.D.PRO CAPOTERRA 2000 C/5
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17) RICORSO DEL CALCIATORE Rafael MISSIO/A.S.D.PRO CAPOTERRA 2000 C/5
Con ricorso inoltrato tramite Racc.A.R. in data 20/05/2004, il sig.Rafael MISSIO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PRO CAPOTERRA 2000, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2007/08 di complessivi Euro 5.000,00.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva il riconoscimento della stessa cifra e lo svincolo per morosità.
La Società in data 14/08/2008 presentava le proprie controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive nella presentazione e vengono passate agli atti nulle a tutti gli effetti sulla decisione della controversia, giusto quanto previsto dall'art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ritenuta sussistente la morosità, accoglie la richiesta di svincolo ai sensi dell’art.94 ter punto 9 delle N.O.I.F. del sig,Rafael MISSIO nei confronti della A.S.D.PRO CAPOTERRA 2000 a far data del relativo comunicato ufficiale che porta stessa data di pubblicazione della presente delibera.
Condanna la Società A.S.D.PRO CAPOTERRA 2000 al pagamento della somma di €.5.000,00 in favore del sig.Rafael MISSIO.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata