LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Marisa GORNO/A.C.F.TRADATE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Marisa GORNO/A.C.F.TRADATE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/04/2008, la sig.na Marisa GORNO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F.TRADATE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06 e €.6.500,00 per la Stagione Sportiva 2006/07.
Precisando di aver percepito complessivamente per le due stagioni sportive €.10.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.
Si rileva preliminarmente però che il termine per l'inoltro di un reclamo economico relativo alla Stagione 2005/06 è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2007.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il reclamo relativo alla Stagione Sportiva 2005/06 e respinge la richiesta relativa alla Stagione Sportiva 2006/07 per indeterminatezza della domanda
Si precisa per opportuna conoscenza che il termine per l'inoltro di un reclamo economico relativo alla Stagione Sportiva 2006/07 è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2008.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.