LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Cataldo CERAVOLO/U.S.SANREMESE CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Cataldo CERAVOLO/U.S.SANREMESE CALCIO
Con Racc.A.R. in data 22/07/2008 il sig.Cataldo CERAVOLO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.SANREMESE CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2007/08 di complessivi €. 7.500,00.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.
Si rileva preliminarmente però che il ricorso è stato inoltrato tramite Raccomandata semplice e non A.R. giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Cataldo CERAVOLO, nei confronti della Società U.S.SANREMESE CALCIO, per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.