LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo SPIAGGI/U.S.IMPERIA 1923

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo SPIAGGI/U.S.IMPERIA 1923 Con Racc.A.R. in data 6/08/2008 il sig.Giacomo SPIAGGI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.IMPERIA CALCIO 1923, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2007/08 di complessivi €. 4.000,00. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta della Racc.A.R. in originale attestante l'invio del reclamo anche alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.21 bis della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giacomo SPIAGGI, nei confronti della Società U.S.IMPERIA CALCIO 1923, per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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