LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia D’ANCONA/TORINO C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia D'ANCONA/TORINO C.F. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/8/2008 la sig.na Alessia D'ANCONA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.TORINO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008. Precisando di aver percepito rate per €.2.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.900,00. La Società in data 18/11/2008, trasmetteva le proprie controdeduzioni in merito. Viene accertato però che la Società nella suddetta trasmissione, non ha rispettato quanto previsto dall’art.21/bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per i seguenti motivi: Presentazione controdeduzioni alla C.A.E. fuori termine ultimo (oltre 15 giorni dalla notifica del reclamo da parte della calciatrice alla Società). Per questi motivi,le difese della Società sono dichiarate totalmente inammissibili. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.TORINO C.F.al pagamento in favore della sig.na Alessia D'ANCONA, della somma di €.4.900,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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