Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 298/C dell’11 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L., DEL SUO PRESIDENTE SIG. CONCEZIO ANGELUCCI E DEL CALCIATORE VATTUCCI LUIGI.

Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 298/C dell’11 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L., DEL SUO PRESIDENTE SIG. CONCEZIO ANGELUCCI E DEL CALCIATORE VATTUCCI LUIGI. La Commissione ascoltato l’intervento dell’avv. Di Campli in rappresentanza della società S.S. Lanciano S.r.l. e del suo Presidente Angelucci, che riportandosi alla memoria difensiva chiede il proscioglimento per insussistenza dei fatti addebitati, ritenuto che “per tabulas” risulta che il tesseramento del calciatore Vattucci Luigi è stato reso esecutivo dal competente Ufficio di Lega in data 11 dicembre 2001 e ciò nonostante fosse pervenuto in tale data dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. il diniego di deroga per essere la richiesta pervenuta fuori dei termini previsti dall’art. 40/3 delle N.O.I.F.; ritenuto altresì che trattandosi di errore che esime da responsabilità in ordine al tesseramento degli incolpati Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società S.S. Lanciano S.r.l. ed il sig. Concezio Angelucci presidente della stessa società ed il calciatore Vattucci Luigi dalle incolpazioni loro ascritte.
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