Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 298/C dell’11 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L., DEL SUO PRESIDENTE SIG. CONCEZIO ANGELUCCI E DEL CALCIATORE VATTUCCI LUIGI.
Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003
C.U. N. 298/C dell’11 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA
SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L., DEL SUO PRESIDENTE SIG. CONCEZIO
ANGELUCCI E DEL CALCIATORE VATTUCCI LUIGI.
La Commissione ascoltato l’intervento dell’avv. Di Campli in rappresentanza
della società S.S. Lanciano S.r.l. e del suo Presidente Angelucci, che riportandosi
alla memoria difensiva chiede il proscioglimento per insussistenza dei fatti addebitati,
ritenuto che “per tabulas” risulta che il tesseramento del calciatore Vattucci Luigi è
stato reso esecutivo dal competente Ufficio di Lega in data 11 dicembre 2001 e ciò
nonostante fosse pervenuto in tale data dal Commissario Straordinario della F.I.G.C.
il diniego di deroga per essere la richiesta pervenuta fuori dei termini previsti dall’art.
40/3 delle N.O.I.F.; ritenuto altresì che trattandosi di errore che esime da
responsabilità in ordine al tesseramento degli incolpati
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società S.S. Lanciano S.r.l. ed il sig. Concezio Angelucci
presidente della stessa società ed il calciatore Vattucci Luigi dalle incolpazioni loro
ascritte.
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