Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 302/C dell’13 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 1999/2000 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI D’ABUNDO ANTONELLO (AMMINISTRATORE UNICO A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), LO SCHIAVO ANTONIO (DIRETTORE GENERALE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), FERMO FRANCESCO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), SCIBELLI GAETANO (VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), DI COSTANZO GIUSEPPE (VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), PICCONI CLAUDIO (AMMINISTRATORE DELEGATO A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), BUONO CATELLO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE ONORARIO A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), DI IORIO ALFREDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) E IACONO LUIGI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.).

Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 302/C dell’13 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 1999/2000 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI D’ABUNDO ANTONELLO (AMMINISTRATORE UNICO A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), LO SCHIAVO ANTONIO (DIRETTORE GENERALE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), FERMO FRANCESCO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), SCIBELLI GAETANO (VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), DI COSTANZO GIUSEPPE (VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), PICCONI CLAUDIO (AMMINISTRATORE DELEGATO A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), BUONO CATELLO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE ONORARIO A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.), DI IORIO ALFREDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) E IACONO LUIGI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE A.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.). Con sentenza in data 10 marzo 1999 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento dell’A.S. Ischia Isolaverde s.r.l., e con atto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 103/A del 30 aprile 1999 veniva deliberata, nei confronti della stessa, la revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C. Il 29 dicembre 1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C le persone di seguito nominate, con indicazione delle rispettive qualifiche soggettive in seno alla società fallita: 1) D’Abundo Antonello, Amministratore unico dal 13 marzo 1997, con nomina trascritta il 25 luglio 1997; 2) Lo Schiavo Antonio, Direttore Generale e Procuratore fino al 31 dicembre 1997; 3) Fermo Francesco, Presidente del Consiglio di Amministrazione con atto di cessazione iscritto al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997; 4) Scibelli Gaetano, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con atto trascritto al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997; 5) Di Costanzo Giuseppe, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 13 marzo 1997, con trascrizione al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997; 6) Picconi Claudio, Amministratore delegato con cessazione iscritta al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997; 7) Buono Catello, Consigliere di Amministrazione e Presidente Onorario con cessazione iscritta al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997; 8) Di Iorio Alfredo, Consigliere di Amministrazione con cessazione trascritta al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997; 9) Iacono Luigi, Consigliere di Amministrazione con cessazione trascritta al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997. Tutti venivano chiamati a rispondere, singolarmente e in concorso tra loro, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver posto in essere condotte antiregolamentari e illeciti amministrativi come risultanti dalla documentazione acquisita. Nell’atto di deferimento si fornivano ulteriori chiarimenti circa le posizioni dei singoli nell’ambito societario e quanto alla condotta si precisava che: - “sono stati accertati con la verifica dello stato passivo del fallimento debiti per mancati versamenti di ritenute erariali e di contributi per INPS ed ENPALS, di importo considerevole, trattenute e non versate all’Erario”; - “la società fallita ha trasferito la propria sede, senza dare comunicazione di ciò agli organi competenti”; - “il Sig. Fermo Francesco ha prestato false garanzie fidejussorie in sede di aumento di capitale sociale della società, avvenuto in data 24 luglio 1998 per lire 1.400.000.000, importo necessario a ripianare le perdite accumulate nel passato pari a lire 2.797.137.671, che avevano superato addirittura il patrimonio netto complessivo”. I deferiti venivano convocati dal Presidente della Commissione per la riunione del 31 marzo 2000, poi rinviata al 28 aprile dello stesso anno; Scibelli, Di Iorio, Picconi e Fermo facevano pervenire memorie difensive. Alla riunione del 28 aprile 2000, presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, comparivano i signori Luigi Iacono e Francesco Fermo, e – per delega di Fermo, Scibelli, Di Iorio e Picconi – l’Avv. Eduardo Chiacchio. Dopo la produzione di vari documenti ad opera del Difensore e dell’Ing. Fermo, la Commissione decideva di acquisire copia autentica del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione della società dal 1° gennaio 1996 alla data del fallimento (10 marzo 1999), richiedendo per l’incombente l’intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., e accoglieva l’istanza difensiva volta ad acquisire presso la CO.VI.SOC. la documentazione prodotta dalla società per l’iscrizione al campionato 1998-1999. Questa ultima documentazione perveniva il 21 giugno 2000, mentre la prima veniva trasmessa dall’Ufficio Indagini con missiva datata 8 gennaio 2002. Successivamente veniva fissata nuova riunione per il 16 maggio 2003 con lettera di convocazione nella quale veniva meglio precisato il capo d’incolpazione. Con una memoria presentata nell’interesse dei signori Lo Schiavo, Fermo, Scibelli, Picconi e Di Iorio, l’Avv. Chiacchio eccepiva la nullità del procedimento, essendo stato modificato il capo d’incolpazione, e comunque l’intervenuta prescrizione; nel merito, chiedeva il proscioglimento dei deferiti, a suo tempo assolti con formula piena in sede penale. Alla riunione, presente per la Procura Federale l’Avv. Federico Bagattini, comparivano l’Avv. Giuseppe Balzano per i signori Lo Schiavo, Fermo, Scibelli, Picconi e Di Iorio; il Sig. Luigi Iacono, assistito dall’Avv. Simonetta Rubinato. Il Vice Procuratore Federale concludeva con le seguenti richieste: affermazione di responsabilità disciplinare, con irrogazione della sanzione di un anno d’inibizione e dichiarazione di preclusione ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., per D’Abundo, Lo Schiavo e Fermo; proscioglimento per gli altri deferiti, per difetto di prova. L’Avv. Rubinato motivava la richiesta di proscioglimento di Luigi Iacono in ragione delle dimissioni a suo tempo rassegnate dal suo assistito; l’Avv. Balzano sosteneva l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti di Scibelli, Fermo e Di Iorio, perché non tesserati della F.I.G.C., e chiedeva il proscioglimento di Picconi, per rassegnate dimissioni, e di Lo Schiavo, perché Direttore generale e non amministratore della società. Per il carico di lavoro e per la complessità della vicenda in oggetto, la Commissione si riservava la decisione, che veniva presa nella riunione del 6 giugno 2003. Prima di esaminare il merito della vicenda è opportuno precisare che all’identificazione dei soggetti da deferire si è giunti in forza della documentazione acquisita dall’Ufficio Indagini e quindi trasmessa a questa Commissione come allegato 8, e cioè delle “pag. 5 e 6 del libro verbali di Assemblea del 1996, recanti la composizione del C.A. con i nominativi degli amministratori coinvolti nell’arco temporale del biennio dalla data del fallimento”: Buono Catello (Presidente onorario), Fermo Francesco (Presidente C.A.), Picconi Claudio (Amministratore delegato), Scibelli Gaetano (Vice Presidente), Di Costanzo Giuseppe (Vice Presidente), Di Costanzo Francesco (annotato a mano: non ha accettato”), Iacono Luigi, Di Iorio Alfredo. Circa Antonio Lo Schiavo, lo stesso risulta deferito sulla base di quanto dichiarato dal Rag. D’Abundo, come meglio si dirà in seguito. Riguardo alla eccezione di nullità del procedimento per modifica del capo d’incolpazione, è agevole rilevare che non si tratta di modificazione, ma di specificazione dell’incolpazione che meglio consente l’esercizio del diritto di difesa. Atteso il tempo trascorso dall’epoca dell’eventuale commissione dei fatti per i quali vi è deferimento, va premesso che nel caso di specie le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono al termine della sesta stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, essendovi stata l’apertura di una inchiesta (art. 18, commi 1 e 3, C.G.S. pubblicato il 22 agosto 2001, e prima art. 13). Pertanto, avuto riguardo all’art. 47 comma 1 N.O.I.F., la prescrizione, allo stato, copre fatti commessi sino al 30 giugno 1996 (stagione sportiva 1995 – 1996). In analogia con la previsione di altri ordinamenti, in presenza di una causa di estinzione dell’infrazione, può e deve provvedersi per il proscioglimento solo quando tale conclusione risulti dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione. Quanto alla soggezione o meno all’ordinamento sportivo in caso di cessazione del tesseramento, la Commissione osserva che quello che rileva è il momento di commissione dei fatti contestati, con successiva perpetuazione della giurisdizione. Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che debba essere riconosciuta la responsabilità solo dei signori D’Abundo e Fermo, nei limiti che verranno di seguito precisati. Va prima di tutto detto che l’omissione dell’avviso di trasferimento della sede sociale riposa sulla relazione della Curatrice, che dà atto di essersi recata, insieme al Cancelliere nominato, presso la sede della società, e cioè a Ischia, via dello Stadio n. 52, dove è ubicato lo stadio, di proprietà del Comune; che lì le veniva riferito che da circa due anni non vi era più la sede della società. Inoltre, il Sig. Catello Ferrandino, Presidente del Collegio sindacale, dichiarava al Curatore, il 10 giugno 1999, che il Rag. Antonello D’Abundo, dopo la sua nomina ad amministratore unico, aveva prelevato “tutta la documentazione contabile e il computer portandola presso il suo ufficio di assicurazione in Forio”; e che sul finire del 1997, in concomitanza con una verifica della CO.VI.SOC., computer e libri erano stati portati nello studio di esso Ferrandino, dove rimasero fino al settembre-ottobre 1998, quando furono ripresi dal D’Abundo. Ritiene la Commissione che questo addebito non sia sufficientemente provato rispetto al D’Abundo, posto che le condotte sopra descritte non sono attuative di un trasferimento della sede sociale, che, peraltro, è rimasta sempre quella di via dello Stadio; i dati temporali escludono la responsabilità di tutti gli altri deferiti. Per quello che riguarda le omissioni di versamenti obbligatori per legge, nella relazione del Curatore si legge che nel bilancio fallimentare sono indicati debiti verso l’Erario per ritenute d’acconto effettuate e non versate su redditi di lavoro dipendente autonomo e su altri redditi per lire 1.470.137.375, di cui lire 1.025.320.900 per ritenute non versate alla data del 30 giugno 1996; sono inoltre indicati debiti verso Istituti previdenziali per lire 1.282.986.476 per INPS ed ENPALS non versata, sia per la stagione 97/98 che per condoni relativi ad anni precedenti; risultano, ancora, debiti per IVA non versata e inadempimenti verso calciatori, dipendenti ed altri. Il Rag. Antonello D’Abundo è stato Amministratore unico dal 13 marzo 1997 alla data del fallimento (cfr. relazione del curatore fallimentare) e quindi per questi fatti va dichiarato disciplinarmente responsabile, avendo posto in essere – per quello che in questa sede rileva – una condotta non conforme ai principi sportivi della correttezza morale e materiale nei rapporti di natura economica e sociale. Circa la posizione dell’Ing. Francesco Fermo, richiamate le richieste avanzate in sede di riunione e sopra riportate, va premesso quanto si legge nel verbale C.A. 1.5.1996: “Tutti i consiglieri all’unanimità rassegnano le dimissioni dal C.A. con decorrenza immediata”; il socio di maggioranza, dott. Catello Buono, accetta le dimissioni e nomina “suo fiduciario, amministratore delegato, con poteri di firma disgiunta dalla sua persona, per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, il dott. Ing. Francesco Fermo che accetta”. Il 29 marzo 2000 l’Ingegnere faceva pervenire una articolata memoria difensiva nella quale, con riferimento all’art. 21, comma 3, N.O.I.F. faceva presente che aveva ricoperto la Carica di Presidente del C.A. fino al 13 marzo 1997, giorno in cui (come da allegato N) fu nominato Amministratore unico il Rag. Antonello D’Abundo (con registrazione alla C.C.I.A.A. di Napoli il 4 aprile 1997), che aveva svolto l’incarico già prima del 25 luglio 1997 (data di registrazione indicata nell’atto di deferimento). Circa i mancati versamenti delle ritenute previdenziali, evidenziava l’entità delle somme (circa un miliardo e quattrocento milioni) versate nel luglio 1997 e riferiva di altri versamenti fatti sempre a sanatoria della situazione precedente. Per l’addebito relativo ai mancati versamenti di ritenute erariali e di contributi per INPS ed ENPALS, i fatti sono provati e sfuggono alla prescrizione, perché il deferito ha ricoperto la Carica di Presidente del C.A. fino al 13 marzo 1997. Del trasferimento della sede si è già detto per tutti, mentre va approfondita la questione delle fideiussioni, a proposito delle quali il Fermo ha sostenuto di non aver mai firmato un qualche documento in proposito e ha avanzato dubbi sull’operato di chi aveva presentato la denunzia. Agli atti figurano tre documenti: una prima fideiussione, con validità fino al 30 giugno 1999 e per lire 700.000.000, risulta rilasciata in data 21 luglio 1998 nell’interesse del Sig. Francesco Fermo “per garantire il ripristino del rapporto ricavi/indebitamento dell’A.S. Ischia Isolaverde s.r.l. mediante operazioni di ricapitalizzazione della società”; una seconda garanzia, con validità sino al 10 agosto 1999 e con atto datato 21 luglio 1998, assicura alla Lega Professionisti Serie C il pagamento di “ogni somma fino alla concorrenza di lire 400.000.000” dovuta dalla società campana; una terza fideiussione, con validità fino al 30 giugno 1999 e per lire 500.000.000, risulta rilasciata in data 21 luglio 1998 nell’interesse del Sig. Francesco Fermo “per garantire il ripristino del rapporto ricavi/indebitamento dell’A.S. Ischia Isolaverde s.r.l. mediante operazioni di ricapitalizzazione della società”. I tre documenti recano la firma sotto l’indicazione del nome di un dirigente e di un funzionario di banca; la loro falsità riposa sulle dichiarazioni di Antonello D’Abundo, che sui fatti ha presentato denuncia in sede penale (cfr.: relazione Curatore, pag. 2; verbale dichiarazioni del D’Abundo al Curatore in data 16 marzo 1999; copia di denunzia, sostanzialmente a carico di persone da identificare, in data 3 agosto 1998), ed è stata accertata dalla F.I.G.C., che, per l’effetto, in data 29 luglio 1998, ebbe a disporre l’esclusione dell’Ischia Isolaverde dal Campionato di Serie C. Va anche detto che secondo il Rag. D’Abundo la causa principale del fallimento risiede proprio nelle false fideiussioni. Considerato che la partecipazione dell’Ingegnere alla creazione delle false garanzie riposa solo sulle dichiarazioni di un altro deferito, e che sfugge la ragione di una tale condotta da parte di chi non ricopriva più la Carica di Presidente del C.A., ritiene la Commissione che da questo addebito il Fermo debba essere prosciolto. In ordine alla quantificazione della sanzione per i due deferiti, la Commissione – tenuto presente anche quanto dichiarato dal Presidente del Collegio sindacale circa versamenti per lire 1.400.000.000 fatti nel luglio del 1997 a favore di ENPALS, INPS e Uffici finanziari (per IRPEF ed IVA) - ritiene congrua per il D’Abundo quella di un anno d’inibizione e per il Fermo l’inibizione per sei mesi. Ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., la sanzione della preclusione viene inflitta solo al D’Abundo, nella misura di un anno, non potendosi trascurare che il Fermo ha ricoperto la Carica di Presidente del C.A. fino al 13 marzo 1997, e quindi solo per tre giorni resta suscettibile di questa sanzione accessoria. Passando alle altre posizioni, rileva la Commissione che per alcuni di essi le violazioni riguardanti gli omessi versamenti sono prescritte. Per Scibelli Gaetano si assume, in una nota difensiva del 27 marzo 2000, che l’azione disciplinare è improcedibile, perché non tesserato nell’ambito della F.I.G.C., e si fa rilevare che lo stesso ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione per cinque mesi e che poi ebbe a rassegnare le sue dimissioni nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione del febbraio 1996 e poi nell’aprile 1996, con lettera raccomandata. Nel merito la nota in oggetto conclude per il proscioglimento dello Scibelli, non avendo assunto alcuna carica, né svolto attività dirigenziale nel biennio precedente la revoca dell’affiliazione della società. Rileva la Commissione che il verbale della riunione del C.A. tenutasi il 13 febbraio 1996 attesta che il Consiglio, con il parere favorevole del rappresentante del Collegio sindacale, ebbe ad accettare le dimissioni presentate verbalmente, e confermate anche ad altri componenti del C.A. e ad organi di stampa, dal Sig. Scibelli; pertanto, gli illeciti sono improcedibili per intervenuta prescrizione. Nell’interesse del sig. Claudio Picconi è pervenuta memoria difensiva dell’Avv. Chiacchio, che si esprime, più o meno, nei termini già riferiti per Scibelli e Di Iorio; e la richiesta di proscioglimento, non contrastata dal rappresentante della Procura Federale, è stata ribadita dal Difensore nel corso della riunione. Osserva la Commissione che vi è agli atti lettera, con data certa 16 maggio 1996, di dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, la violazione è prescritta, non risultando evidente l’estraneità dell’interessato ai fatti di gestione. Nell’interesse del Sig. Alfredo Di Iorio, già Consigliere di Amministrazione, in una memoria datata 27.3.2000 presentata dall’Avv. Chiacchio si eccepisce l’improcedibilità dell’azione disciplinare, perché non tesserato nell’ambito della F.I.G.C., e si fa rilevare che lo stesso ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione per sei mesi, con dimissioni rassegnate nel maggio 1996; nel merito, si chiede (come ripetuto nel corso della riunione) il proscioglimento, non avendo il Di Iorio assunto alcuna carica, né svolto attività dirigenziale nel biennio precedente la revoca dell’affiliazione della società. Richiamato quanto già detto circa l’improcedibilità, si rileva che in effetti dagli atti risulta che il Di Iorio ebbe a dimettersi con lettera del 28 maggio 1996, e dunque sussiste anche per lui la prescrizione della violazione. Iacono Luigi deve il deferimento alla carica, da lui rivestita, di Consigliere di Amministrazione: è stata prodotta lettera di dimissioni in data 15 gennaio 1996, e dunque, in difetto di prova contraria, l’illecito è prescritto. Sulla base di quanto dichiarato il 16 marzo 1999 dal Rag. D’Abundo al Curatore, l’atto di deferimento qualifica Antonio Lo Schiavo come Direttore Generale e Procuratore fino al 31 dicembre 1997; lo stesso D’Abundo dichiarava altresì che “fino al 31 dicembre 1997, la gestione globale della società era del sig. Lo Schiavo”. A parte queste dichiarazioni, non vi sono altri elementi a carico del Lo Schiavo, che non compare nella sentenza di proscioglimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze prodotta nel corso della riunione, e quindi, ad avviso della Commissione, non sussistono prove sufficienti per una affermazione di responsabilità di chi ha prodotto un contratto di lavoro in regime di subordinazione. Infine, per Giuseppe Di Costanzo, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 25 luglio 1997, e per Catello Buono, Consigliere di Amministrazione e Presidente Onorario con cessazione iscritta al Registro delle Imprese il 25 luglio 1997 vanno accolte le richiese di proscioglimento formulate dal Vice Procuratore Federale. Le violazioni – per la parte sempre relativa ai mancati versamenti – non sono prescritte, ma, a parte le qualifiche, nulla è dato sapere sulla loro effettiva ingerenza nell’amministrazione della società. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a - di dichiarare D’Abundo Antonello e Fermo Francesco responsabili della violazione loro ascritta, con esclusione per entrambi del fatto riguardante il trasferimento della sede della società Ischia Isolaverde s.r.l. e per il Fermo anche di quello relativo alle fideiussioni; per l’effetto infligge al D’Abundo l’inibizione per un anno e la preclusione di cui all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. per un anno, e al Fermo l’inibizione per sei mesi; - di prosciogliere tutti i deferiti dall’addebito riguardante il cambio della sede sociale e Fermo anche da quello relativo alle fideiussioni; proscioglie dai restanti addebiti Lo Schiavo Antonio, Di Costanzo Giuseppe e Buono Catello; - di dichiarare estinti per intervenuta prescrizione gli addebiti contestati a Scibelli Gaetano, Picconi Claudio, Di Iorio Alfredo e Iacono Luigi.
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