Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI OSVALDO BUSCICCHIO, ANDREA MUSACCO, FABIO GIANELLA, GIANLUCA PICCIAU E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L.-.
Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003
C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI
CALCIATORI OSVALDO BUSCICCHIO, ANDREA MUSACCO, FABIO GIANELLA,
GIANLUCA PICCIAU E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato :
1) ai calciatori Osvaldo Buscicchio, Andrea Musacco, Fabio Gianella e Gianluca
Picciau la violazione di cui all’art.1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva
- Osvaldo Buscicchio, Andrea Musacco e Fabio Gianella per avere, al termine della
gara Frosinone-Latina del 19/4/2003, gli ultimi due, dopo essersi tolti la maglia di
gara per non essere riconosciuti, dato luogo ad una violenta colluttazione con i
calciatori della squadra avversaria che richiedeva l'intervento della Forza Pubblica.
- Gianluca Picciau per essersi scagliato, correndo al termine della gara contro alcuni
presunti dirigenti della società Latina profferendo minacce e cercando di colpirli,
venendone impedito dalla Forze dell’Ordine:
2) alla società Frosinone Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art.2, comma 4) del
Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti
contestati ai suoi tesserati.
All’odierna riunione è comparso l’avv. Federico Bagattini per la Procura
Federale, i calciatori Buscicchio e Gianella e per quest’ultimo l’avv. Roberto
Bertacchini.
La Procura Federale ha chiesto che venga affermata la responsabilità dei
calciatori e della società e quindi tre giornate di squalifica per Buscicchio e Picciau,
quattro giornate per Musacco e Gianella e 1.000,00 euro di ammenda per la società.
I calciatori presenti, pur ammettendo la loro responsabilità, hanno fatto
presente che i fatti commessi non sono particolarmente gravi e che erano in reazione
a comportamenti degli avversari.
Dal dettagliato rapporto del Commissario di Campo (Gianella e Buscicchio) e
dalla precisa relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini (Musacco e Picciau)
emerge la responsabilità dei calciatori in ordine ai fatti loro contestati:
- l’aver dato luogo a violenta colluttazione con giocatori avversari che richiedeva
l’intervento della Forza Pubblica, in occasione della quale un agente veniva colpito e
riportava lesioni - BUSCICCHIO e MUSACCO, quest'ultimo togliendosi la maglia per
non farsi riconoscere:
- l'avere in tali circostanze commesso atto di violenza nei confronti di un avversario
ed essersi tolto la maglia per non essere identificato - GIANELLA
- l’essersi dopo la colluttazione con gli avversari scagliato, correndo contro alcuni
dirigenti della squadra avversaria profferendo minacce e cercando di colpirli,
venendone impedito dalla Forza Pubblica - PICCIAU
sono tutti comportamenti accertati e gravi che vanno adeguatamente sanzionati.
Dalle sanzioni ai calciatori discende la responsabilità oggettiva della società
che va altresì sanzionata.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Andrea Musacco la squalifica di quattro gare effettive; ai
calciatori Gianluca Picciau, Fabio Gianella e Osvaldo Buscicchio la squalifica di tre
gare effettive e di irrogare alla società Frosinone Calcio S.r.l. la sanzione di 1.000,00
euro di ammenda.
Share the post "Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI OSVALDO BUSCICCHIO, ANDREA MUSACCO, FABIO GIANELLA, GIANLUCA PICCIAU E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L.-."