Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI OSVALDO BUSCICCHIO, ANDREA MUSACCO, FABIO GIANELLA, GIANLUCA PICCIAU E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L.-.

Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI OSVALDO BUSCICCHIO, ANDREA MUSACCO, FABIO GIANELLA, GIANLUCA PICCIAU E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato : 1) ai calciatori Osvaldo Buscicchio, Andrea Musacco, Fabio Gianella e Gianluca Picciau la violazione di cui all’art.1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva - Osvaldo Buscicchio, Andrea Musacco e Fabio Gianella per avere, al termine della gara Frosinone-Latina del 19/4/2003, gli ultimi due, dopo essersi tolti la maglia di gara per non essere riconosciuti, dato luogo ad una violenta colluttazione con i calciatori della squadra avversaria che richiedeva l'intervento della Forza Pubblica. - Gianluca Picciau per essersi scagliato, correndo al termine della gara contro alcuni presunti dirigenti della società Latina profferendo minacce e cercando di colpirli, venendone impedito dalla Forze dell’Ordine: 2) alla società Frosinone Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art.2, comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati. All’odierna riunione è comparso l’avv. Federico Bagattini per la Procura Federale, i calciatori Buscicchio e Gianella e per quest’ultimo l’avv. Roberto Bertacchini. La Procura Federale ha chiesto che venga affermata la responsabilità dei calciatori e della società e quindi tre giornate di squalifica per Buscicchio e Picciau, quattro giornate per Musacco e Gianella e 1.000,00 euro di ammenda per la società. I calciatori presenti, pur ammettendo la loro responsabilità, hanno fatto presente che i fatti commessi non sono particolarmente gravi e che erano in reazione a comportamenti degli avversari. Dal dettagliato rapporto del Commissario di Campo (Gianella e Buscicchio) e dalla precisa relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini (Musacco e Picciau) emerge la responsabilità dei calciatori in ordine ai fatti loro contestati: - l’aver dato luogo a violenta colluttazione con giocatori avversari che richiedeva l’intervento della Forza Pubblica, in occasione della quale un agente veniva colpito e riportava lesioni - BUSCICCHIO e MUSACCO, quest'ultimo togliendosi la maglia per non farsi riconoscere: - l'avere in tali circostanze commesso atto di violenza nei confronti di un avversario ed essersi tolto la maglia per non essere identificato - GIANELLA - l’essersi dopo la colluttazione con gli avversari scagliato, correndo contro alcuni dirigenti della squadra avversaria profferendo minacce e cercando di colpirli, venendone impedito dalla Forza Pubblica - PICCIAU sono tutti comportamenti accertati e gravi che vanno adeguatamente sanzionati. Dalle sanzioni ai calciatori discende la responsabilità oggettiva della società che va altresì sanzionata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Andrea Musacco la squalifica di quattro gare effettive; ai calciatori Gianluca Picciau, Fabio Gianella e Osvaldo Buscicchio la squalifica di tre gare effettive e di irrogare alla società Frosinone Calcio S.r.l. la sanzione di 1.000,00 euro di ammenda.
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