Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 313/C del 2 luglio 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRETTORE SPORTIVO GIUSEPPE IODICE (A.S. ACIREALE S.R.L.).
Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003
C.U. N. 313/C del 2 luglio 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL
DIRETTORE SPORTIVO GIUSEPPE IODICE (A.S. ACIREALE S.R.L.).
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato al
direttore sportivo sig. Giusepe Iodice tesserato per la società A.S. Acireale S.r.l., la
violazione di cui art.1, comma 1) del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà,
correttezza e probità disconoscendo la propria sottoscrizione in calce all’atto di
dimissione del 7/3/2003 dalla carica di Direttore Sportivo presso la società A.S. Acireale
S.r.l. essendo risultato invece che la sottoscrizione deve ritenersi proveniente dallo stesso
Iodice.
Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha evidenziato nella propria complessa
relazione alcune circostanze – quali: la cessazione del rapporto di lavoro tra la società
A.S. Acireale S.r.l. e lo Iodice a far data dal gennaio 2002; il saldo delle sue spettanze
pari a € 3.123,91; il bonifico eseguito il 23/1/2003 a vantaggio della società per rimborso
spese non previste nel contratto; la contabilità della società dalla quale risulta che lo
Iodice ha trattenuto gli incassi relativi a cinque partite interne disputate dalla società
siciliana tra l’ottobre 2001 e gennaio 2002; la testimonianza rilasciata dal tesserato
Salvatore Amura circa l’avvenuta sottoscrizione da parte dello Iodice della lettera di
dimissioni – dalle quali potrebbe trarre sostegno la tesi dell’Acireale sull’autenticità della
firma apposta dallo Iodice in calce alla lettera di dimissioni. Pur non potendo escludere
che tutte le firme possono essere state apposte dalla stessa mano, aggiunge che quelle
apposte in calce all’atto di dimissioni ed alle tre buste paga divergono palesemente dalla
sottoscrizione in calce al contratto depositato in Lega, concludendo sulla necessità di
acquisire una perizia grafica che accerti l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
In tal senso ha concluso il rappresentante della Procura Federale intervenuto
all’odierno dibattimento.
Il deferito Giuseppe Iodice, con propria memoria difensiva, ha insistito nel
disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alla lettera di dimissioni ed alle buste
paga esibite dalla società Acireale ed ha contestato sia la ricostruzione dei fatti dalla
stessa proposti sia la testimonianza resa dal tesserato Salvatore Amura sia il motivo
dell’interruzione del rapporto di lavoro dovuta, a suo dire, alle precarie condizioni di salute
del padre. Sostiene inoltre di aver ricevuto numerosi inviti a presentare spontaneamente
le proprie dimissioni ai quali non avrebbe mai aderito. Intervenuto all’odierno
procedimento personalmente e con l’assistenza di un proprio difensore, ha insistito
sull’apocrifia della firma a lui attribuita ed ha ribadito le contestazioni già riportate nella
memoria concludendo per il suo proscioglimento previa, occorrendo, ammissione di
perizia calligrafica.
Osserva la Commissione che le sottoscrizioni apposte in calce alla lettera di
dimissioni ed alle buste paga relative alle tre mensilità novembre/dicembre 2001 e
gennaio 2002 divergono palesemente sia dalla firma del contratto 3/9/2001 sia da quelle
di comparazione raccolte dall’Ufficio Indagini per tratto grafico e perché per le prime il
cognome è anteposto al nome, contrariamente a quanto accade per le altre e, per le
considerazioni che seguono, ritiene superfluo acquisire una perizia calligrafica. Oltre a
questa prima considerazione serve ulteriormente rilevare che la vicenda è stata
sottoposta alla cognizione della Lega non già dalla società Acireale che avrebbe ben
potuto lamentare il trattenimento di cinque incassi da parte dello Iodice, fatto dedotto solo
successivamente all’incardinarsi davanti alla Commissione Vertenze Economiche della
procedura diretta alla riscossione delle mensilità al medesimo non corrisposte. A parte
altre incongruenze rilevabili dalla lettura dei verbali redatti dal Collaboratore dell’Ufficio
Indagini (ad esempio: la non conformità tra il versamento di € 3.123,91 e gli importi
relativi ai tre stipendi non corrisposti), appare inverosimile che l’incolpato abbia intrapreso
quella iniziativa per riscuotere mensilità già pagate consapevole di incorrere così nella
reazione della società A.S. Acireale S.r.l. e negli strali di giustizia sportiva per avere in
precedenza sottoscritto le proprie dimissioni e le buste paga prodotte dalla società. Il
complesso dei fatti accertati dall’Ufficio Indagini inducono quindi questa Commissione a
valutare accoglibili le difese del deferito Giuseppe Iodice ritenendo che egli non abbia
mai sottoscritto né le proprie dimissioni né le connesse buste paga.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il direttore sportivo Giuseppe Iodice (A.S. Acireale S.r.l.) e di rimettere i
documenti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza.
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