Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 44/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CATANIA – FASANO DEL 3 MARZO 2002 (GIRONE “G”)
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Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 44/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA CATANIA – FASANO DEL 3 MARZO 2002 (GIRONE “G”)
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, e preso atto del preannuncio di reclamo della società Fasano,
o s s e r v a
rilevato che alla gara in oggetto, ha preso parte in violazione dell’art, 17 n. 3 (ex art. 12 del
Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore ROMEO SALVATORE della società Catania in
stato di squalifica, come da decisione riportata nel Com. Uff. n. 42/TB del 28.2.2002.
ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determinata la
punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 12 n. 5
(ex art. 7) del Codice di Giustizia Sportiva;
ritenuto inoltre che (come anche inequivocabilmente emerge da numerose pronunce della
C.A.F. il calciatore colpito da squalifica non aveva e non ha titolo a partecipare ad incontri
ufficiali fino a che non risultino scontate le sanzioni inflittegli:
tutto ciò premesso
d e l i b e r a
di infliggere alla società Catania la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 2 in favore della società Fasano.
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