Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MANOLO GENNARI (U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Spezia-Triestina del 14.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MANOLO GENNARI (U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Spezia-Triestina del 14.4.2002) L'arbitro della gara Spezia/Triestina, giocata il 14.4.02 nella città ligure, riferisce nel proprio rapporto che al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, il calciatore della Triestina Manolo Gennari lo avvicinava e gli diceva: "sei stato scandaloso, hai fatto vincere lo Spezia, disonesto sei stato il peggiore in campo". Per questa infrazione disciplinare il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha squalificato il calciatore per due gare effettive "per comportamento offensivo verso l’arbitro". Per ottenere la riduzione della squalifica ha proposto reclamo il Gennari il quale, evidenziata la situazione emotiva in cui egli si trovava e l’ambiente particolarmente eccitato in cui si è svolta la gara, ha ammesso di aver pronunciato la prima parte della frase riferita nel rapporto, escludendo poi di aver accusato l’arbitro di comportamento "scandaloso”, epiteto invece rivolto allo svolgimento della partita, e di aver detto al suo indirizzo la frase "disonesto sei stato il peggiore in campo” essendosi invece limitato a dire, con tono pacato, "se devo essere onesto non so chi è stato il peggiore in campo". Intervenuto all'odierno dibattimento, il calciatore ha insistito nei motivi proposti col reclamo qualificando il proprio comportamento come una irriguardosa protesta. Osserva la Commissione che, per la fattispecie, il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata e che, per l'appunto, le proposizioni riferite sono state recepite dall'arbitro nel sottopassaggio, a breve distanza e fuori dall’ambito concitato della gara appena terminata. Il reclamo non può perciò trovare accoglimento considerato anche che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare perfettamente proporzionata all'infrazione disciplinare commessa dal calciatore Manolo Gennari. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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