Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SIMONE SANTIN (CARRARESE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 158/C del 20.3.2002 – gara Carrarese-Triestina del 17.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SIMONE SANTIN (CARRARESE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 158/C del 20.3.2002 - gara Carrarese-Triestina del 17.3.2002) Proponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato due gare effettive di squalifica per avere, nel corso della gara disputatasi il 17.3.2002 fra la Carrarese e la Triestina, commesso “atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo”, il calciatore Simone Santin assume doversi a suo avviso ritenere tale sanzione eccessiva in rapporto alla realtà dell’accaduto e chiede, per i motivi esposti nell’atto di impugnazione, che l’entità della stessa venga ridotta. In particolare l’interessato asserisce di essersi limitato ad adoprarsi in difesa del proprio portiere che, già in possesso di palla, veniva spinto da un attaccante della squadra avversaria contro uno dei pali della porta, senza peraltro colpire l’avversario. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti e rilevato che la decisione impugnata trova pieno riscontro nelle risultanze dei documenti ufficiali, fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva, ritiene di doverla confermare in toto, risultando non meritevole di censura anche in punto di corretta graduazione della sanzione irrogata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it