Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO PANE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 – gara Ascoli-Catania del 7.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO PANE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 - gara Ascoli-Catania del 7.4.2002) Avverso il provvedimento in epigrafe la società Calcio Catania ha presentato reclamo richiedendo la riduzione della sanzione. L’istanza della ricorrente viene motivata con la considerazione che per il medesimo motivo il calciatore dell’Ascoli Fontana, anche lui espulso insieme al Pane per una “manata al viso”, è stato poi squalificato per una sola giornata di gara: non potendosi stabilire alcuna “cronologia temporale” per i due episodi, mancando negli atti ufficiali alcun elemento in tal senso, la ricorrente accredita la tesi dello scambio di reciproche scorrettezze fra i due calciatori, con conseguente irrogazione di analoga sanzione per entrambi. Ritiene la Commissione che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Dopo attento esame degli atti ufficiali la descrizione dell’episodio in esame appare chiaramente indirizzata nel senso interpretativo seguito dal Giudice Sportivo nella modulazione delle sanzioni: il calciatore Fontana dell’Ascoli è stato squalificato per una sola giornata (in base al medesimo referto dell’assistente arbitrale) perché il suo gesto deve considerarsi “in reazione” all’atto di violenza subito dal Pane e come tale munito di circostanza attenuante. In tale ottica la sanzione oggetto del ricorso appare equa e proporzionata alla gravità del fatto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it