Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Giulianova-Taranto del 30.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 12.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 –
gara Giulianova-Taranto del 30.3.2002)
Il Giulianova Calcio ha presentato reclamo avverso la delibera del 3
aprile 2002 con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società l'ammenda
di 12.000 euro per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso della
gara Giulianova-Taranto disputata il 30 marzo 2002.
Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che la decisione del primo
Giudice non meriti censure, puntuale essendo la valutazione dei fatti e
congrua la sanzione.
Gli atti ufficiali, non decisamente contrastati, assicurano di un
comportamento violento e offensivo da parte dei sostenitori della squadra di
casa, iniziato nel primo tempo e mantenuto per una parte rilevante del
secondo tempo, che può essere così riassunto:
- lancio continuato all'indirizzo del direttore di gara, di oggetti di vario tipo
e di sputi;
- minacce e offese, sempre all'arbitro, da parte di persona non
identificata;
- offese e minacce in danno di un assistente, che veniva raggiunto da
due sputi, mentre una bottiglia piena d’acqua cadeva ad un metro di
distanza dalla sua persona;
- l'altro assistente era fatto oggetto del lancio di cose varie, veniva
raggiunto da alcuni sputi e da un sacchetto di arachidi, e una bottiglia
piena d'acqua cadeva ad un metro di distanza;
- lancio di otto o nove fumogeni e lancio di bottigliette vuote di plastica
all'indirizzo dei calciatori del Taranto;
- con pesante violenza l'osservatore arbitrale veniva impedito nei suoi
movimenti, e minacciato, mentre cercava di raggiungere lo spogliatoio
dell' arbitro;
- al termine della gara, una decina di ragazzi entravano nel terreno di
gioco "in cerca delle maglietta dei giocatori";
La reiterazione e le modalità della condotta, rivolta anche in danno
della tema arbitrale e dell’Osservatore, giustificano ampiamente la sanzione
pecuniaria e la diffida, posto che lo scopo dell'invasione non è elemento
sconosciuto al primo Giudice, perchè diligentemente repertato, e che le
considerazioni sulla "specifica volontà" da parte dell'Osservatore arbitrale di
farsi riconoscere e sulla possibile esistenza di rancori personali non hanno
pregio alcuno.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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