Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Lecco-Livorno del 30.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Lecco-Livorno del 30.3.2002) La società A.S. Livorno Calcio ha presentato reclamo contro il sopra citato provvedimento del Giudice Sportivo, lamentando un errore di identificazione del tifoso “solitario invasore” che ha provocato in parte la quantificazione della complessiva ammenda. In particolare la ricorrente afferma che il tifoso in questione proveniva dalla curva occupata dai tifosi del Lecco, nel cui gruppo lo stesso è rientrato dopo aver percorso metà del terreno di gioco, e che quindi l’identificazione da parte del Commissario di campo deve ritenersi frutto di errore materiale. Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento. L’esposizione del fatto rilevabile dal rapporto del Commissario di campo presenta numerose incongruenze e descrive particolari che sembrano avvalorare in modo credibile la tesi difensiva. Pertanto appare opportuna la riduzione della sanzione alla somma di euro 250 per il resto proporzionata agli altri fatti sanzionati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo la ammenda a 250 euro. La tassa va restituita.
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